Articolo abrogato dall’art. 13, comma 1, della L.R. 30/05/2022, n. 7, così recitava:

Art. 15 - Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27

1. L'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - (Organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) è individuato quale Ente di governo d'ambito (EGA), ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, provvedendo a:

a) attuare le direttive, gli indirizzi e la pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque;

b) riordinare i servizi e la definizione degli obiettivi di qualità;

c) predisporre, approvare e aggiornare il piano d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs. n. 152/2006;

d) trasmettere il piano d'ambito e i relativi aggiornamenti ai sensi dell'articolo 149, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006;

e) predisporre la convenzione di gestione per la regolazione tra EGA e soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs. 152/2006;

f) deliberare, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione, la forma di gestione, provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 149-bis del D.Lgs. 152/2006;

g) predisporre il piano economico-finanziario;

h) approvare la tariffa di cui all'articolo 5;

i) tenere i rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

j) gestire i finanziamenti resi disponibili dalla Regione o provenienti da altre fonti eurounitarie, statali e locali o da risorse proprie, per l'attuazione dei programmi di intervento nel settore dei servizi idrici;

k) definire i criteri per l'utilizzo e la gestione dei fondi derivanti dalle componenti di cui all'articolo 5, comma 4.".

2. L'articolo 4 della L.R. n. 27/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - (Gestione del servizio idrico integrato)

1. I Comuni, oltre a esercitare le funzioni loro attribuite dalla vigente normativa di settore, partecipano obbligatoriamente all'EGA di cui all'articolo 3.

2. La gestione del servizio idrico integrato è svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del principio di unità della gestione nell'ambito territoriale di cui all'articolo 2, nonché degli altri principi di cui all'articolo 147 del D.Lgs. n. 152/2006. A tal fine, l'EGA individua, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), un gestore unico, che gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio ricadente nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 2.".

3. In sede di prima applicazione, il Piano d'ambito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della L.R. n. 27/1999, come modificata dal comma 1, stabilisce le modalità di subentro del gestore unico alle gestioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'approvazione del Piano d'ambito e all'affidamento del servizio, restano operanti le gestioni attive alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A far data dall'affidamento al nuovo soggetto gestore ai sensi del comma 3 e nelle more della revisione organica della disciplina regionale in materia di servizio idrico integrato, i riferimenti ai soggetti gestori, ovunque ricorrano nella L.R. n. 27/1999, devono intendersi sostituiti dal riferimento al soggetto gestore.”

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