Articolo abrogato dalla L.R. del 01/08/2012 n.26, così recitava:

“Art. 15 - (Disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3). — 1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), è sostituito dal seguente:

"3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono esaminate dal Centro di osservazione che si esprime sulla significatività delle realizzazioni, sull'attendibilità delle valutazioni e sull'ammissibilità delle spese correlate.".

2. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 3/2006 è sostituito dal seguente:

"5. Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i mutui a tasso agevolato, subordinatamente alla restituzione del debito residuo.".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, della l.r. 3/2006, come modificato dal comma 2, si applicano anche ai contratti di finanziamento già stipulati ai sensi della l.r. 3/2006 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.”

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