Articolo abrogato dalla L.R. del 28/12/2011 n.36. L’articolo 4 così recitava: “1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8), le parole: "8.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 euro".

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della L.R. 13/2005 è sostituito dal seguente:

"3. Per le acquisizioni di beni e di servizi di importo superiore a 20.000 euro e fino all'importo di cui all'articolo 2, comma 2, il dirigente responsabile richiede almeno cinque preventivi, ove le condizioni di mercato lo consentano.".”

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