Articolo abrogato dalla L.R. del 30/06/2010 n.19. L’articolo 38 così recitava: “1. Al comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), le parole “, con o senza titolo abilitativo di tipo edilizio,” sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 46 della l.r. 21/2003, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il rilascio delle autorizzazioni comunali e l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2001 sono comunque fatti salvi nei confronti delle iniziative volte alla realizzazione e all’esercizio di case e appartamenti per vacanze per le quali sia accertata la sussistenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, del relativo titolo abilitativo di tipo edilizio a destinazione d’uso di case e appartamenti per vacanze.”.

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino