Capo abrogato dalla L.R. 15/05/2017, n. 6.

Il capo I del titolo I della parte IV così recitava:

“CAPO I - Unité des Communes valdôtaines

Art. 71 - (Definizione)

1. Le Comunità montane sono enti locali finalizzati all'esercizio in modo associato delle funzioni comunali nonché dei servizi di base dei cittadini, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti del livello di governo locale, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle condizioni socioterritoriali.

2. Le Comunità montane rappresentano altresì lo strumento di attuazione della politica regionale per la montagna.

3. Ai fini degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali, l'intero territorio della regione è considerato montano.

 

Art. 72 - (Programmazione)

1. Le Comunità montane formulano proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse comprensoriale e del coordinamento dei servizi a loro affidati.

2. Adottano, altresì, propri programmi pluriennali di carattere sia generale sia settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.

 

Art. 73 - (Individuazione)

1. La Comunità montana associa i Comuni che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comune. Tutti i Comuni della Valle d'Aosta, ad eccezione di Aosta, appartengono ad una Comunità montana, concorrendone al finanziamento.

2. I limiti amministrativi delle Comunità montane coincidono con i limiti esterni dei Comuni membri.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le Comunità montane sono le seguenti:

a) Valdigne ‐ Mont Blanc: Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré‐Saint‐Didier;

b) Grand Paradis: Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes‐Notre‐Dame, Rhêmes‐Saint‐Georges, Sarre, Saint‐Nicolas, Saint‐Pierre, Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve;

c) Grand Combin: Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint‐Oyen, Saint‐ Rhémy‐en‐Bosses, Valpelline;

d) Mont Emilius: Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint‐Christophe, Saint‐Marcel;

e) Monte Cervino: Antey‐Saint‐André, Chambave, Chamois, Châtillon, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint‐Denis, Saint‐Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes;

f) Evançon: Arnad, Ayas, Brusson, Challand‐Saint‐Anselme, Challand‐Saint‐Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès;

g) Mont Rose: Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz, Pontboset, Pont‐Saint‐Martin;

h) WalserAlta valle del Lys: Issime, Gaby, GressoneyLaTrinité, GressoneySaintJean.

4. Lo statuto delle Comunità montane determina l'eventuale variazione delle denominazioni di cui al comma 3.

 

Art. 74 - (Modificazioni territoriali)

1. L'appartenenza di un Comune ad una Comunità montana può essere modificata con decreto del Presidente della Regione se il Comune risulta confinante con altra Comunità montana, a seguito di deliberazioni del Consiglio del Comune interessato nonché dei Consigli delle Comunità interessate, adottate a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Con analoga procedura possono essere istituite nuove Comunità montane o se ne può attuare la fusione e la modificazione.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, lo statuto comunale può prevedere la consultazione diretta della popolazione.

 

Art. 75 - (Organi)

1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio dei sindaci e il Presidente.

 

Art. 76 - (Composizione e durata in carica del Consiglio della Comunità)

Abrogato

 

Art. 77 - (Competenze del Consiglio della Comunità)

Abrogato

 

Art. 78 - (Composizione della Giunta della Comunità)

Abrogato

 

Art. 79 - (Competenze della Giunta della Comunità)

Abrogato

 

Art. 80 - (Presidente dell’Unité des Communes valdôtaines di cui all'articolo 75, comma 1)

Abrogato

 

Art. 81 - (Incompatibilità e ineleggibilità)

Abrogato

 

Art. 81-bis - (Consiglio dei Sindaci)

1. Il Consiglio dei Sindaci è composto dai Sindaci dei Comuni membri o da un loro delegato scelto fra i componenti della Giunta comunale.

2. Il Consiglio dei Sindaci compie tutti gli atti che lo statuto non riservi al Presidente e che non rientrino nella competenza dei dirigenti ai sensi dell'articolo 46.

3. Spetta in ogni caso al Consiglio dei Sindaci l'approvazione dei seguenti atti:

a) esame della condizione dei componenti del Consiglio;

b) statuto dell'ente;

c) statuto delle aziende speciali;

d) regolamenti;

e) bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica;

f) rendiconto;

g) costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;

h) convenzioni di cui agli articoli 86 e 87;

i) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis ed individuazione delle loro forme di gestione;

j) atti di programmazione e indirizzo;

k) dotazione organica del personale;

l) partecipazione a società di capitali;

m) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

n) acquisti e alienazioni di beni immobili;

o) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori.

4. Ai membri del Consiglio dei Sindaci si applicano le norme sull'ineleggibilità ed incompatibilità previste per il Sindaco e il Vicesindaco dalla l.r. 4/1995, in quanto compatibili.

 

Art. 81-ter - (Presidente dell’Unité des Communes valdôtaines di cui all'articolo 75, comma 2)

1. Esercita la funzione di Presidente della Comunità montana uno dei membri del Consiglio dei Sindaci eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dalle elezioni generali comunali.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le modalità di elezione e di revoca del Presidente sono stabilite dallo statuto.

3. Lo statuto della Comunità montana può prevedere la rotazione della presidenza tra i componenti del Consiglio.

4. Il Presidente rappresenta la Comunità montana, convoca e presiede il Consiglio dei Sindaci.

5. Lo statuto può prevedere che un vicepresidente, eletto con le modalità stabilite per l'elezione del Presidente, sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

 

Art. 81-quater - (Assemblea dei consiglieri)

1. Il Consiglio dei Sindaci, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica e del rendiconto della Comunità montana, è tenuto a convocare i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte della Comunità montana al fine di acquisirne il parere in merito. Il parere, non vincolante, è espresso quale che sia il numero dei presenti.

2. Lo statuto della Comunità montana può stabilire ulteriori materie sulle quali i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte della Comunità montana sono chiamati ad esprimere parere, definendone altresì le modalità.

 

Art. 81-quinquies - (Diritti dei consiglieri comunali)

1. I consiglieri dei Comuni facenti parte della Comunità montana hanno libero accesso agli uffici della Comunità e hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato, nonché di essere informati sull'attività del Consiglio dei Sindaci.

2. Essi hanno inoltre diritto di presentare al Consiglio dei Sindaci interrogazioni, interpellanze e mozioni.

3. I consiglieri che hanno presentato interrogazioni, interpellanze e mozioni hanno diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio dei Sindaci per la discussione delle stesse, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

 

Art. 82 - (Funzioni di derivazione regionale)

1. Le funzioni conferite dalla Regione ai Comuni ai sensi della parte I, titolo III, sono, di norma, esercitate dai Comuni in forma associata attraverso le Comunità montane.

 

Art. 83 - (Esercizio associato delle funzioni comunali)

1. Le funzioni di competenza comunale che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolte in modo ottimale dai Comuni sono da questi esercitate attraverso le Comunità montane.

2. In particolare, possono essere esercitate in forma associata le seguenti funzioni:

a) gestione del personale;

b) gestione degli appalti;

c) sistema informativo territoriale;

d) polizia locale;

e) realizzazione e gestione degli acquedotti;

f) servizi scolastici;

g) servizi socioassistenziali;

h) raccolta di rifiuti solidi urbani;

i) realizzazione e gestione di impianti di fognatura e depurazione;

l) viabilità di rilievo intercomunale;

m) servizio di sgombero della neve;

n) localizzazione, realizzazione e gestione degli impianti di telecomunicazione;

o) gestione dei sentieri e della viabilità montana;

p) gestione del patrimonio boschivo e silvopastorale;

q) realizzazione e gestione degli impianti ricreativosportivi di interesse turistico e di rilevanza sovracomunale;

r) servizi di protezione civile.

3. L'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 2 comprende anche, ove necessario, la competenza della Comunità montana allo svolgimento delle relative procedure espropriative e di asservimento per pubblica utilità.

 

Art. 84 - (Ruolo della Regione)

1. Con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere delle commissioni consiliari competenti, sono individuate le funzioni di cui all'articolo 83, che devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata da parte delle Comunità montane, nonché eventuali soglie e parametri, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l'esercizio delle funzioni stesse da parte delle Comunità montane.

 

Art. 85 - (Ruolo dei Comuni)

1. Entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui all'articolo 84, il Consiglio comunale delibera l'esercizio, attraverso le Comunità montane, delle singole funzioni comunali che, sulla base di quanto stabilito dalle suddette deliberazioni, devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata.

2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

 

Art. 86 - (Convenzioni)

1. I rapporti finanziari e organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposite convenzioni tra i Comuni e le Comunità montane interessate.

2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.

 

Art. 87 - (Delega temporanea di funzioni)

1. La Comunità montana svolge comunque, con carattere sussidiario e temporaneo, funzioni di competenza regionale o comunale quando la Regione o un Comune ne facciano richiesta e quando sia stato definito l'oggetto e siano stati stabiliti la durata e i rispettivi obblighi di carattere finanziario e organizzativo.

 

Art. 88 - (Autonomia statutaria)

1. Ogni Comunità montana adotta il proprio statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 33.

2. Oltre a quanto disposto dal presente capo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo III.

 

Art. 89 - (Regolamento per il funzionamento del Consiglio della Comunità)

Abrogato

 

Art. 89-bis - (Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Sindaci)

1. Il funzionamento del Consiglio dei Sindaci è disciplinato da un regolamento al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, in quanto compatibili.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali di cui all'articolo 81-quinquies e prevede i casi e le modalità di convocazione del Consiglio dei Sindaci allargato alle Giunte e/o ai Consigli dei Comuni membri della Comunità montana, anche su richiesta di tali organi, nonché dell'Assemblea dei consiglieri di cui all'articolo 81quater.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dal regolamento, e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

 

Art. 90 - (Istituti di partecipazione e di democrazia diretta)

1. Alle Comunità montane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo IV, capo I.

 

Art. 91 - (Uffici e personale)

1. La Comunità montana dispone di propri uffici e personale. Ad essi si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui alla parte II, titolo V.

2. La Comunità montana presta assistenza tecnica ai Comuni membri che la richiedano e che non dispongano delle necessarie risorse tecniche e di personale, con servizi appositi volti all'attuazione di procedimenti amministrativi, alla realizzazione di studi e ricerche, allo svolgimento di azioni che richiedano competenze tecniche specialistiche altrimenti non disponibili.

3. La Comunità montana, per l'attuazione di programmi o progetti speciali, può richiedere alla Regione o ai Comuni l'attribuzione di personale qualificato necessario per una durata determinata. La definizione delle modalità organizzative e finanziarie relative è precisata in apposita convenzione tra la Comunità montana, la Regione o i Comuni.

 

Art. 92 - (Segretario)

Abrogato”

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