Articolo abrogato dall’art. 13, comma 1, della L.R. 30/05/2022, n. 7, così recitava:

“Art. 5 - (Disposizioni in materia di tariffe del servizio idrico integrato. Modificazione alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27)

1. L'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - (Tariffa del servizio idrico integrato)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.

2. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia.

3. La tariffa di riferimento è rappresentata dalla somma delle componenti di costo, detratti i ricavi, riferite ai servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, suddivise per i rispettivi volumi di acqua erogati.

4. A decorrere dall'anno 2019, sono istituite:

a) la componente tariffaria aggiuntiva per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

b) la componente tariffaria perequativa per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

5. Le componenti di cui al comma 4 sono espresse in centesimi di euro e si calcolano sulla quota fissa dei singoli servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a carico di ciascun utente del servizio idrico integrato. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa. In caso di mancata determinazione, si applica l'ammontare definito nell'anno precedente. Tali componenti non sono dovute con riferimento alle tariffe del servizio idrico integrato afferenti all'anno 2018.

6. Presso il BIM sono istituiti:

a) il fondo per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato con gli introiti della componente tariffaria aggiuntiva di cui al comma 4, lettera a), versati dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno, riferita alla tariffa dell'anno precedente, e destinato a finanziare investimenti nel settore idrico integrato volti a migliorare la qualità dei servizi resi;

b) il fondo perequativo per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato con gli introiti della componente tariffaria perequativa di cui al comma 4, lettera b), versati dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno, riferita alla tariffa dell'anno precedente, e destinato a finanziare un meccanismo perequativo a livello regionale per l'erogazione agli utenti del bonus sociale idrico.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità amministrative e contabili per la gestione dei fondi, nonché per l'erogazione dei finanziamenti a favore dei subATO e dei bonus a favore degli utenti aventi diritto.

8. La tariffa da applicare da parte dei soggetti gestori è determinata dagli enti locali in base ai parametri di cui al presente articolo. La tariffa è articolata per ambiti territoriali omogenei, per i consumi domestici essenziali e per le diverse categorie di utenza.

9. Le integrazioni al metodo tariffario regionale del servizio idrico integrato, anche ai fini dell'adeguamento ad eventuali componenti tariffarie obbligatorie definite dalla normativa statale vigente, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.".”

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