Articolo abrogato dalla L.R. 07/06/2017, n. 5.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5 - Funzioni delle province

1. Le province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell’ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

2. Le province, in coerenza con la programmazione regionale, contribuiscono alla diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie, assicurando il concorso dei comuni e la partecipazione dell’associazionismo.”

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