Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, della L.R. 26/05/2023, n. 6, così recitava:

“Articolo 155 - (Operatori socio-sanitari di fattorie sociali)

1. Nello svolgimento delle attività di fattoria sociale a favore di soggetti destinatari delle prestazioni di cui all’articolo 153, comma 2, lettere a) e b), le fattorie sociali devono comunque garantire che dette attività siano coordinate ed avvengano con l'assistenza di operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del r.r. 4/2003.

2. Le fattorie sociali in possesso dell'autorizzazione di cui all’articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), devono garantire la presenza in azienda di un adeguato numero di operatori socio-sanitari tale da permettere un regolare svolgimento delle attività.

3. Quando le fattorie sociali operano nell'ambito di accordi di partenariato con i soggetti di cui all’articolo 153, comma 4, questi ultimi devono garantire la presenza in azienda, per tutta la durata delle attività svolte, di un adeguato numero di operatori socio-sanitari.”

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