Articolo abrogato dall’art. 12, comma 1, della L.R. 17/05/2017, n. 4, così recitava:

“Articolo 212 - (Beni già oggetto di locazione e concessione)

1. La Regione ai fini dell'uniformazione dei titoli di concessione o locazione dei beni di cui al presente Capo ai termini di cui all’articolo 202, comma 4, individua, anche avvalendosi del Comitato di coordinamento del Banco della Terra, le modalità per l'impiego dei beni già posseduti da soggetti beneficiari di locazioni e concessioni d'uso in essere o già scadute e usufruenti dei suddetti beni alla data del 1° gennaio 2014, tenendo conto dell'esercizio anche in via di fatto di funzioni di salvaguardia del territorio e dei suoi assetti idrogeologici, paesaggistici ed ambientali.”

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