Articolo abrogato dall’art. 4, comma 1, della L.R. 17/05/2017, n. 4, così recitava:

“Articolo 200 - (Comitato di coordinamento del Banco della Terra)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento del Banco della Terra, di seguito denominato Comitato di coordinamento. Il Comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:

a) predispone ed aggiorna l'elenco dei beni del Banco della Terra idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione;

b) individua il dimensionamento necessario ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego produttivo dei terreni contenuti nel Banco della Terra e l'unità produttiva idonea alla formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico e capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona;

c) formula proposte alla Giunta regionale relative al piano annuale delle locazioni e concessioni di cui all’articolo 201;

d) coordina le attività necessarie ai fini delle procedure di assegnazione dei beni di cui all’articolo 198, in attuazione di quanto stabilito nel piano annuale delle locazioni e delle concessioni di cui all’articolo 201 ed in collaborazione con gli enti locali sul territorio dei quali insistono i beni oggetto di assegnazione;

e) offre supporto tecnico-amministrativo, tramite la struttura di cui al comma 8.

2. Le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 sono dettate nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 199.

3. Il Comitato di coordinamento è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa; resta in carica per la durata della legislatura ed è composto da un rappresentante di Sviluppumbria e da tre rappresentanti dell'Amministrazione regionale, di cui uno per la Struttura regionale competente in materia di politiche patrimoniali, uno per la Struttura regionale competente in materia di politiche agricole ed uno per la Struttura regionale competente in materia di politiche sociali, secondo quanto specificato nel regolamento di cui all’articolo 199.

4. Il Presidente del Comitato di coordinamento, scelto tra i soggetti di cui al comma 3, è nominato con il decreto di cui al medesimo comma 3.

5. Il Comitato di coordinamento si dota di un regolamento con il quale disciplina il proprio funzionamento interno.

6. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i rappresentanti degli enti locali che si trovano nel territorio regionale ed altri soggetti interessati.

7. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato di coordinamento o a coloro che sono invitati a partecipare alle riunioni dello stesso.

8. Le funzioni di segreteria e di supporto amministrativo del Comitato di coordinamento sono svolte dalla Struttura regionale individuata dalla Giunta nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 199.”

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