Articolo abrogato dalla L.R. del 14/12/2009 n.75. L’articolo 83 così recitava: “1. Per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento forestale, dall'autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 5,00 e massima di euro 50,00 per:

1) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate; 

2) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati; 

3) ogni pianta o ceppaia sradicata e ogni pianta potata in violazione alle norme, fatti salvi i casi sanzionati all'articolo 82;  

4) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme concernenti i boschi affetti da malattia; 

5) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo; qualora si tratti di bestiame ovino l'importo della sanzione è ridotto del 50 per cento; 

6) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti.

b) pagamento di una somma minima di euro 5,00 e massima di euro 30,00 per ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme relative alle modalità di esecuzione del taglio. L'importo complessivo della sanzione proporzionale così calcolata è comunque determinato fino a un massimo di euro 30,00 per ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, di bosco tagliato in cui sia rilevata la violazione.

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o nel piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00, fatti salvi i casi sanzionati ai sensi dell'articolo 82, comma 1, lettera b), numero 1) e lettera d), numero 1)."

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