Articolo abrogato dalla L.R. 03/12/2012, n. 69, così recitava:

“Art. 32 (Contratti di servizio e diritti dei consumatori) — 1. I contratti di servizio di cui all'articolo 28 e le convenzioni e i disciplinari di cui all'articolo 29 sono stipulati anche a favore dei consumatori.

2. La Regione, tramite il PIER, indica specifiche esigenze dei consumatori per la cui soddisfazione gli atti di cui al comma 1 debbono contenere apposite clausole.

3. Ove risulti che le esigenze dei consumatori non siano state soddisfatte negli atti di cui al comma 1 si applica quanto disposto all'articolo 29, comma 2.”

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