Comma abrogato dalla L.R. 25/01/2016, n. 2, così recitava:

“2. La Regione promuove i seguenti interventi:

a) percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'articolo 14, comma 2, finalizzati all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale;

b) percorsi formativi a supporto dell’inserimento, del reinserimento lavorativo e della mobilità professionale;

c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 14 bis, finalizzati all’acquisizione di competenze tecniche e professionali;

d) percorsi di formazione post-laurea caratterizzati da una elevata componente professionalizzante;

e) percorsi di formazione continua rivolti agli imprenditori e agli occupati, finalizzati ad incentivare l’adattabilità delle imprese ai processi di innovazione in risposta alla domanda di capitale umano qualificato;

f) servizi di validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali, realizzati da personale in possesso di adeguate qualificazioni, definite dal regolamento di cui all’articolo 32.”

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