Ai sensi dell'art. 180, comma 3, della L.R. 14/10/2014, n. 59, le disposizioni del presente articolo, come modificati o inseriti dalla stessa L.R. 14/10/2014, n. 59, si applicano a decorrere dal termine stabilito dalla legge regionale di riordino delle funzioni provinciali, da approvare ai sensi della L 07/04/2014, n. 56.

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