Articolo abrogato dalla L.R. 01/08/2016, n. 48.

L’articolo 51 così recitava:

“Art. 51 - Programma coordinato per lo sviluppo del sistema provinciale o metropolitano delle riserve naturali regionali

1. Il programma coordinato per lo sviluppo del sistema provinciale o metropolitano delle riserve naturali regionali, di seguito denominato "programma coordinato", in coerenza con il PRS e con il PAER di cui all'articolo 12, individua e promuove iniziative ed attività compatibili con le finalità istitutive delle aree protette e con i regolamenti di cui all'articolo 49, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente, nel rispetto delle esigenze di conservazione del territorio tutelato. Esso prevede in particolare la realizzazione di interventi di restauro, anche di beni naturali, con il ricorso ad interventi di ingegneria naturalistica e di edilizia sostenibile.

2. Il programma coordinato favorisce l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruibilità delle infrastrutture e dei servizi e fa riferimento ai contenuti di cui all'articolo 14 della L. 394/1991.

3. Il programma coordinato prevede, in particolare:

a) il finanziamento delle attività per la gestione corrente del sistema provinciale o metropolitano delle riserve naturali regionali, con specifici fondi a carico del bilancio dell'ente gestore;

b) la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la predisposizione e la sperimentazione di servizi, attrezzature ed impianti a carattere turistico-naturalistico, che utilizzino tecnologie ecocompatibili finalizzate in particolare all'uso delle acque, alla depurazione, nonché al risparmio ed alla autonomia energetica;

c) l'agevolazione e la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali e sociali, coerenti con le finalità delle riserve medesime.

d) le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica.

4. Il programma coordinato è adottato dalla provincia o dalla città metropolitana, ed è contestualmente inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia sulla conformità alla vigente normativa ed ai criteri ed agli indirizzi del PAER di cui all'articolo 12, entro novanta giorni dal ricevimento.

5. Il programma coordinato è elaborato dalla provincia o dalla città metropolitana, sentiti i comuni interessati nonché le unioni di comuni cui sono affidate le attività di gestione di cui all'articolo 17, comma 3, ed è approvato dalla provincia o dalla città metropolitana, che motiva le determinazioni assunte in relazione alla pronuncia di cui al comma 4.

6. Il programma può essere aggiornato annualmente secondo il procedimento di cui al presente articolo.”

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