Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 20-octies (Disposizioni in materia di sedimenti in acque superficiali) — 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006, per acque superficiali si intende l’area occupata dal medesimo corpo idrico superficiale così come definito dall’articolo 54 comma 1, lettere l) ed n), del medesimo d.lgs. 152/2006, nel limite delle fasce di pertinenza fino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine ove esistente.
2. Previa acquisizione del parere di ARPAT, la Giunta regionale individua con apposito regolamento, da approvarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, le metodologie per l’effettuazione dei campionamenti, analisi ed accertamenti delle caratteristiche dei sedimenti spostati nell’area di cui al comma 1.”
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici
- Emanuela Greco
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
20/09/2024
- Cratere sismico laboratorio per l’occupazione da Il Sole 24 Ore
- Rinnovabili, la Sardegna vara il ddl aree idonee e limita gli impianti per l’eolico off shore da Il Sole 24 Ore
- Concessioni di immobili, no a rinnovi taciti da Italia Oggi
- Tributi locali, sanzioni ridotte da Italia Oggi
- Appalti pubblici responsabili da Italia Oggi
- L'errore non è sanabile con un chiarimento da Italia Oggi