Articolo abrogato dall'art. 156, comma 2, della L.R. 23/03/2000, n. 42, così recitava:

“Art. 21 - (Riparto delle competenze in materia di turismo)

1. Nella materia "turismo", come definita all'art. 43 del D. Lgs. n. 112/1998, sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni di cui all'art. 3 della presente legge:

a) la definizione in accordo con lo Stato, ai sensi dell'art. 44, lett. a), del D. Lgs. n. 112/1998, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale;

b) la definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'art. 44, lett. d), del D. Lgs. n. 112/1998.

2. La Regione, in particolare esercita le funzioni amministrative inerenti:

a) alla programmazione, allo sviluppo delle attività turistiche, all'informazione, all'accoglienza turistica sul territorio regionale che attengono ad esigenze di carattere unitario, nonché alla definizione degli ambiti turistici per l'informazione, l'accoglienza e la promozione turistica locale;

b) alla programmazione della spesa per l'innovazione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'offerta turistica, nell'ambito degli strumenti programmatori;

c) alla omogeneità dei servizi e delle attività;

d) alle attività di promozione economica nel settore del turismo, con particolare riguardo alle iniziative di promozione della domanda turistica estera;

e) al coordinamento dell'attività di raccolta dei dati statistici svolta dai soggetti pubblici ed alla organizzazione dei dati su scala regionale garantendo la massima diffusione degli stessi.

3. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di:

a) agenzie di viaggio e turismo;

b) formazione e qualificazione professionale;

c) pubblicità dei prezzi delle attrezzature e dei servizi ricettivi e degli stabilimenti balneari;

d) classificazione delle strutture ricettive;

e) raccolta dei dati statistici riguardanti il turismo;

f) informazione, accoglienza e promozione turistica locale;

g) istituzione e tenuta dell'Albo delle Associazioni proloco.

4. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di:

a) vincolo di destinazione delle strutture ricettive, al sensi dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217 recante "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica";

b) nulla osta di cui all'art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 191 e preventivo parere e fissazione del termine di cui all'art. 7 della stessa legge, in materia di proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo e residenza turistico-alberghiera;

c) dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del R.DL 21 ottobre 1937, n. 2180 e del RD 12 luglio 1938, n. 1473, per espropriazione ai fini della costruzione di nuovi alberghi e ai fini dell'ampliamento e trasformazione di quelli esistenti;

d) autorizzazione di cui al R.DL 8 novembre 1938, n. 1908 concernente la facoltà di deroghe ai regolamenti edilizi comunali per l'altezza di edifici destinati ad uso di alberghi;

e) autorizzazione per l'esercizio delle strutture ricettive;

f) autorizzazione dell'esercizio delle attività professionali;

g) vigilanza, ispezione ed altre funzioni amministrative ai sensi delle vigenti disposizioni igienico sanitarie sugli alberghi e gli esercizi ricettivi a tali effetti assimilati;

h) accoglienza, informazione turistica e promozione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio comunale.

5. Le funzioni amministrative conferite alla Regione dall'art. 45 del D. Lgs. n. 112/1998 non ricomprese tra quelle individuate ai sensi dei precedenti commi sono attribuite ai Comuni.”

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