Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 5 così recitava:
“Art. 5 - Competenze delle province
1. Le province esercitano tutte le funzioni non espressamente riservate dalla presente legge alla Regione, e in particolare:
a) approvazione dei piani provinciali per la pesca nelle acque interne;
b) gestione della fauna ittica per i fini di cui all'articolo 1, comma 1;
c) ricognizione dei diritti esclusivi di pesca, e svolgimento delle funzioni connesse, ai sensi dell'articolo 6;
d) istituzione delle zone di frega;
e) istituzione e gestione delle zone di protezione parziale o totale per la fauna ittica;
f) istituzione delle zone a regolamento specifico e approvazione dei relativi piani di gestione;
g) rilevazione dei retoni di cui all'articolo 13 e degli impianti fissi di pesca;
h) tenuta dell'elenco dei pescatori professionali di cui all'articolo 16;
i) istituzione di campi di gara;
j) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo, e sua ridestinazione;
k) recupero della fauna ittica a rischio e interventi di emergenza per la sua tutela;
l) rilascio dell'autorizzazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, di gestione o di recupero;
m) autorizzazione alla deroga al divieto di cui all'articolo 14 comma 1;
n) rilascio della concessione di acque per la piscicoltura;
o) fissazione di tempi, luoghi e modalità di svolgimento della pesca dilettantistica, sportiva e professionale e individuazione delle specie oggetto di pesca, nel rispetto del piano regionale;
p) individuazione dei corpi idrici o dei tratti di essi in cui è consentita la pesca da natante, e tenuta del relativo elenco;
q) aggiornamento della classificazione dei corpi idrici ai fini della pesca, ove se ne presenti la necessità;
r) controllo tecnico ed amministrativo sulle attività svolte dai soggetti affidatari dei progetti previsti dai piani provinciali;
s) applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;
t) elaborazione ed invio alla Regione della relazione annuale sull'attuazione del piano.
2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 lettere f), i), o) e p) sentiti i comuni territorialmente interessati.
3. Per lo svolgimento delle azioni conseguenti agli adempimenti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), i), j) e k) le province possono avvalersi di soggetti terzi, e in particolare di associazioni di pescatori che agiscano unitariamente, in base alle disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge.”
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
10/05/2024
- Superbonus, ecco le modifiche da Italia Oggi
- Amministratore per atto formale da Italia Oggi
- Bonus acquisti, smaltimento a ostacoli da Italia Oggi
- Professionista, chi paga tra condomini e general contractor da Italia Oggi
- Il subappalto non si può vietare da Italia Oggi
- Nella nuova dichiarazione Imu l’esenzione per gli immobili occupati da Italia Oggi