Articolo abrogato dalla L.R. 23/11/2018, n. 62, così recitava:

"Art. 70 (Perequazione territoriale) — 1. L’inserimento nel piano strutturale e regolamento urbanistico o loro varianti di nuove destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita è oggetto di perequazione territoriale, al fine di compensare gli oneri sia territoriali che ambientali derivanti dalla sua realizzazione.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la provincia e i comuni interessati costituiscono, mediante apposito accordo, un fondo in cui confluiscono risorse proprie e parte del contributo di cui all’articolo 119 della l.r. 1/2005. L’accordo individua il soggetto gestore del fondo, le quote delle risorse e degli oneri, le modalità di ripartizione, gli interventi finanziabili e le modalità di rendicontazione."

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