Articolo abrogato dalla L.R. del 31/05/2013 n. 27. L’articolo 52 così recitava: “Art. 52 - Inserimento dell’articolo 105 bis nella l.r. 28/2005 - 1. Dopo l’articolo 105 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 105 bis - Sequestro della merce e delle attrezzature

1. Il pubblico ufficiale di polizia amministrativa che accerta e contesta la violazione degli articoli 13, 14 e 31 procede immediatamente al sequestro cautelare della merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori chiusi inequivocabilmente riferibili al trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di oggetti che per genere e quantità risul­tino essere inequivocabilmente destinati alla vendita al pubblico.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 il pubblico ufficiale di polizia amministrativa può esigere l’apertura dei contenitori chiusi e, in caso di rifiuto, provvedervi direttamente.”.”

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