Capo abrogato dal D.P.G.R. 03/01/2018, n. 1/R, così recitava:

“Capo I - Disposizioni generali

Art. 40 - La formazione nell’apprendistato

1. La formazione nell’apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi definiti per ciascuna delle seguenti tipologie contrattuali:

a) contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.


Art. 41 - Piano formativo individuale

1. Il piano formativo individuale descrive il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del periodo di formazione previsto dal contratto, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

1 bis. Per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.


Art. 42 - Certificazione delle competenze in esito alle attività formative

1. La Regione promuove i processi di ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale dagli apprendisti attraverso servizi integrati di orientamento e messa in trasparenza delle competenze stesse.

2. I processi indicati al comma 1 sono realizzati dai servizi pubblici per l’impiego, dai soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di cui agli articoli da 135 a 148, e da altre categorie di soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale, che definisce altresì le procedure per l’accreditamento degli stessi.

3. I processi di ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, nelle more della definizione del repertorio nazionale, di cui all’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), sono realizzati sulla base degli standard professionali definiti dal sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.

4. Gli apprendisti che effettuano l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale al termine del periodo formativo del contratto sostengono l’esame per conseguire l’attestato di qualifica e il diploma professionale relativo alle competenze previste dai profili formativi di cui all’articolo 47. Nel caso di interruzione dei percorsi o di non ammissione agli esami finali, l’attestazione di competenze intermedia è rilasciata sulla base dei modelli definiti dall’accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011.

5. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.


Art. 43 - Erogazione dell’offerta formativa

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di erogazione della formazione pubblica agli apprendisti in relazione alle tipologie del contratto, alla disponibilità delle risorse e al numero degli apprendisti.

2. Per le tipologie di contratto indicate all’articolo 40, comma 1, lettere a) e b) l’offerta formativa pubblica è erogata sulla base di un catalogo di attività formative determinato con procedure ad evidenza pubblica.


Art. 44 - Compiti dei servizi per l’impiego

1. Il servizio per l’impiego competente provvede:

a) a collaborare, ove richiesto, con l’azienda alla redazione del piano formativo individuale dell’apprendista;

b) a supportare l’apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all’individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tenga conto dei bisogni individuali di formazione dell’apprendista, delle caratteristiche dell’azienda, dell’attività svolta;

c) alla ricostruzione, validazione e certificazione delle competenze, di cui all’articolo 42, comma 2.


Art. 45 - Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro

1. Le competenze e le conoscenze professionali acquisite attraverso l’attività formativa nel corso del contratto di apprendistato sono riconosciute come crediti formativi all’interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.”

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