Articolo abrogato dal D.P.G.R. 31/03/2015, n. 40/R.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5 - Attivazione della garanzia

1. In caso di inadempimento dei beneficiari, i soggetti finanziatori inviano ai beneficiari inadempienti e, per conoscenza, al soggetto gestore l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora.

2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dalla data dell'inadempimento fatta salva eventuale regolarizzazione intervenuta nel termine suddetto. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta.

3. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione del Fondo.

4. La richiesta di attivazione del fondo deve essere inviata al soggetto gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1, fatta salva l'eventuale regolarizzazione intervenuta nel termine indicato. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione:

a) copia della delibera di concessione del finanziamento o altro documento comprovante la concessione del finanziamento;

b) copia del contratto di finanziamento;

c) copia dell'atto di erogazione se già non incluso o allegato nel contratto di finanziamento;

d) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;

e) dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:

1) la data di inadempimento;

2) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;

3) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

5. Nel limite dell'importo massimo garantito di cui all'articolo 2, il soggetto gestore liquida al finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo - in misura pari alle quote di copertura di cui all'articolo 2 , commi 3 e 4.”

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