Articoli abrogati dal D.P.G.R. 09/10/2019, n. 62/R, così recitavano:

“Art. 9 - Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e di autorizzazione di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 per la valutazione di sostanzialità delle modifiche

1. Il proponente che ravvisi la necessità di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento di un progetto relativo ad un impianto di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, compreso negli allegati III o IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, presenta alla struttura regionale autorizzante per il tramite del SUAP un'unica istanza contenente gli elementi previsti dal regolamento regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n. 13/R (Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)") e dall'articolo 58 della L.R. 10/2010 per la valutazione della sostanzialità delle modifiche ai fini VIA.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare le evidenze tecniche a supporto della non sostanzialità delle modifiche, sia ai fini autorizzativi che ai fini VIA e a descrivere l'incidenza della modifica sulle condizioni dell'autorizzazione unica vigente.

3. La struttura regionale autorizzante richiede alla struttura competente in materia di VIA, una verifica di completezza della documentazione di cui al comma 1 ed un parere vincolante in ordine alle valutazioni di sostanzialità delle modifiche proposte, ai sensi dell'articolo 58 della L.R. 10/2010.

4. La struttura competente in materia di VIA comunica alla struttura regionale autorizzante gli esiti della verifica di completezza della documentazione presentata, in modo da consentire alla struttura regionale autorizzante di richiedere al proponente, in un unica soluzione, le eventuali integrazioni relative alla documentazione trasmessa e di fissarne i termini di presentazione, comunque non superiori a 30 giorni. Il termine conclusivo in ordine alle valutazioni di cui al comma 1 si intende sospeso fino all'acquisizione della documentazione integrativa.

5. La struttura competente in materia di VIA trasmette alla struttura regionale autorizzante il parere vincolante, ai sensi dell'articolo 58 L.R. 10/2010, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 3, ovvero entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.

6. Entro il termine e secondo le modalità previste dalla normativa in materia di rifiuti, la struttura regionale autorizzante, visto il parere della struttura competente in materia di VIA, si esprime in merito alle modifiche proposte, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore concernente la specifica tipologia progettuale, comunicando gli esiti dell'istruttoria al proponente, per il tramite del SUAP.

7. La struttura regionale autorizzante:

a) nel caso in cui le modifiche siano valutate come non sostanziali, sia per la VIA che per l'autorizzazione unica, aggiorna, ove necessario, l'autorizzazione e le relative condizioni, previa verifica del versamento degli eventuali oneri;

b) nel caso in cui ritenga che le modifiche siano sostanziali, invita il proponente a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi gli obblighi in materia di VIA.

8. Il proponente, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di presentare alla struttura competente in materia di VIA una istanza di cui all'articolo 58 della L.R. 10/2010, separatamente e prima della presentazione della istanza di modifica non sostanziale ai fini autorizzativi; in tal caso alla istanza presentata ai fini autorizzativi sono allegate, a pena di irricevibilità, le risultanze delle valutazioni effettuate dalla struttura competente in materia di VIA.


Art. 10 - Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e di AUA per la valutazione di sostanzialità delle modifiche

1. Il proponente che ravvisi la necessità di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento di una attività o progetto di un impianto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, soggetto ad AUA e compreso tra quelli elencati negli allegati III o IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, per il tramite del SUAP presenta alla struttura regionale competente in materia di AUA una unica istanza contenente gli elementi della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 59/2013 e dell'istanza di cui all'articolo 58 della L.R. 10/2010, per la valutazione della sostanzialità delle modifiche ai fini della VIA.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata della documentazione necessaria a valutare la sostanzialità o meno ai fini della VIA e ai fini dell'AUA, in base alle condizioni definite dalle normative settoriali relative ai titoli abilitativi compresi nell'AUA stessa.

3. La struttura regionale competente in materia di AUA richiede alla struttura competente in materia di VIA una verifica di completezza della documentazione di cui al comma 1 ed un parere vincolante in ordine alle valutazioni di sostanzialità delle modifiche proposte, ai sensi dell'articolo 58 della L.R. 10/2010.

4. La struttura competente in materia di VIA comunica alla struttura regionale autorizzante gli esiti della verifica di completezza della documentazione presentata, in modo da consentire alla struttura regionale competente in materia di AUA di richiedere al proponente, in una unica soluzione, le eventuali integrazioni relative alla documentazione trasmessa e di fissarne i termini di presentazione, comunque non superiori a 30 giorni. Il termine conclusivo in ordine alle valutazioni di cui al comma 1 si intende sospeso fino all'acquisizione della documentazione integrativa.

5. La struttura competente in materia di VIA trasmette alla struttura regionale autorizzante il parere vincolante, ai sensi dell'articolo 58 L.R. 10/2010, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, ovvero entro 20 giorni dal ricevimento della eventuale documentazione integrativa.

6. Entro il termine indicato all'articolo 6, comma 3 del D.P.R. 59/2013 la struttura regionale competente per l'adozione dell'AUA, visto il parere vincolante della struttura competente in materia di VIA, si esprime in merito alle modifiche proposte, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo D.P.R. 59/2013 e della normativa di settore concernente la specifica tipologia di attività o progetto, comunicando gli esiti dell'istruttoria al proponente, per il tramite del SUAP.

7. La struttura competente in materia di AUA:

a) nel caso in cui le modifiche siano valutate come non sostanziali, sia per la VIA che per l'AUA, aggiorna, ove necessario, l'autorizzazione e le relative condizioni, previa verifica del versamento come determinato ai sensi dell'articolo 72 nonies della L.R. 10/2010, laddove previsto;

b) nel caso in cui ritenga che le modifiche siano sostanziali, invita il proponente a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.P.R. 59/2013, fatti salvi gli obblighi in materia di VIA.

8. Il proponente, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di presentare alla struttura competente in materia di VIA una istanza di cui all'art. 58 della L.R. 10/2010, separatamente e prima della presentazione della istanza di modifica non sostanziale ai fini AUA; in tal caso alla istanza presentata ai fini AUA sono allegate, a pena di irricevibilità, le risultanze delle valutazioni effettuate dalla struttura competente in materia di VIA.”

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