Articolo abrogato dal D.P.G.R. 09/10/2019, n. 62/R, così recitava:

“Art. 17 - Disposizioni attuative per il coordinamento dei procedimenti di rilascio di titoli autorizzativi, concessori o di altri atti di assenso, nell'ambito della conferenza di VIA regionale

1. Le modalità di coordinamento disciplinate dal capo II, in quanto compatibili, si applicano al raccordo tra la procedura di VIA e le procedure autorizzative in materia di ambiente ed energia di competenza regionale, ai fini del rilascio coordinato, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della L. 241/1990, di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto sottoposto a valutazione, nell'ambito della conferenza di VIA regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate:

a) le ulteriori procedure autorizzative, concessorie o per l'approvazione dei progetti di competenza regionale, diverse da quelle di cui al comma 1, a cui si applicano, in quanto compatibili, le modalità di coordinamento di cui al capo II;

b) le disposizioni del capo II applicabili al raccordo tra la procedura di Via e le procedure di cui al comma 1 e alla lettera a) e le relative modalità operative di coordinamento.”

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