Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 27/01/2022, n. 1, così recitava:

"1. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 in materia di rilascio delle concessioni ad edificare per l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applicano anche in attesa dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249."

La modifica si applica dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 5-ter della presente legge provinciale.

Dalla redazione