Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 15/12/2004, n. 10; modificato dall'art. 14, commi 2-3, della L.P. 17/06/2015, n. 11 e, successivamente, sostituito dall’art. 3, comma 1, della L.P. 27/01/2022, n. 1. Quest'ultima modifica si applica dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 5-ter della presente legge provinciale.

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