Articolo abrogato dalla L.P. 17/06/2010, n. 14.

L’articolo 3 così recitava:

“Art. 3 - Progetti di ambito

1. La Provincia riconosce i progetti di ambito promossi dai soggetti di cui all'articolo 9 di concerto con i comuni ricadenti nell'ambito.

2. Il progetto di ambito è finalizzato a delineare, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 2 e con gli altri strumenti della programmazione provinciale e subprovinciale previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), un idoneo sistema di offerta turistica per il territorio di riferimento; a tale scopo il progetto di ambito individua gli obiettivi, le linee strategiche e operative, i ruoli rispettivamente rivestiti dai soggetti coinvolti, i tempi per la realizzazione delle iniziative e le compatibilità finanziarie.”

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