Articolo abrogato dalla L.P. 12/08/2020, n. 8.

L’articolo 16-quater così recitava:

“Art. 16-quater - Comunicazione sui contributi concessi da parte dei comuni per la promozione dell'ambito turistico locale

1. I comuni possono partecipare al finanziamento delle attività di promozione turistica di cui all'articolo 9, comma 1, svolte dai soggetti di cui agli articoli 9 e 12-quater e contenute nei programmi di attività di tali soggetti e che siano coerenti con le linee guida per la politica turistica provinciale previste dall'articolo 2. I comuni comunicano tali finanziamenti alla Provincia anche ai fini degli articoli 9, comma 8, e 12-sexies.”

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