Articolo abrogato dalla L.P. 29/12/2017, n. 17.

L’articolo 6-ter così recitava:

“Art. 6-ter - Partecipazione della Provincia a società costituite per la promozione turistica interregionale

1. La Provincia è autorizzata a partecipare, anche promuovendone la costituzione, a società di capitali consortili aventi come oggetto sociale la realizzazione di iniziative di promozione turistica e territoriale a valenza interregionale, i cui benefici ricadano anche sul territorio provinciale, a condizione che alle società partecipino altre regioni o province.

2. La Provincia può concedere alle società di cui al comma 1 finanziamenti rapportati alla quota di partecipazione, se lo statuto prevede l'obbligo, a carico dei soci, di versare contributi ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile. La necessità di tali finanziamenti deve risultare da un bilancio previsionale approvato dal competente organo societario.”

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