Articolo abrogato dall’art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

L’articolo così recitava:

“Art. 33 (Sostituzione dell’articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici) — 1. L’articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:

“Art. 41 - Controlli sul possesso dei requisiti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, chiedono a un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate - arrotondato all’unità superiore - scelti con sorteggio pubblico di provare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata nel bando o nella lettera d’invito. Quando la prova non è fornita o non conferma le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti previsti dall’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006. L’autorità dispone la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

2. Quando le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell’articolo 58.25, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di provare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata nel bando o nella lettera d’invito in originale o in copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In tal caso non si applica il primo periodo del comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara la richiesta prevista dal comma 1 è inoltrata anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, se essi non sono compresi fra i concorrenti sorteggiati; se essi non forniscono la prova o non confermano le loro dichiarazioni si applicano le sanzioni previste dal comma 1, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.””

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