Articolo modificato dall’art. 71, comma 1, della L.P. 27/12/2010, n. 27; dall'art. 2, comma 1, della L.P. 01/08/2011, n. 12; dall’art. 6, commi 1-2, della L.P. 15/05/2013, n. 9; dall'art. 1, comma 1, della L.P. 01/07/2013, n. 14 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 1 - Finalità

1. In sintonia con gli indirizzi e i criteri stabiliti dal programma di sviluppo, la Provincia autonoma di Trento, riconoscendo il pari valore di tutti i settori economici, promuove in modo armonico il consolidamento e la crescita del sistema economico, valorizzandone le risorse locali e favorendo uno sviluppo locale ecosostenibile, ispirandosi alle seguenti finalità:

a) l'affermazione e il riconoscimento del ruolo sociale dell'impresa anche attraverso la diffusione di un'educazione imprenditoriale nel sistema scolastico e formativo nonché il perseguimento della qualità delle formule imprenditoriali;

b) l’integrazione settoriale e intersettoriale;

c) il riequilibrio territoriale, in armonia con il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente e delle sue risorse nonché con la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici;

d) l’internazionalizzazione del sistema economico, con particolare attenzione ai mercati a elevato potenziale di crescita e di innovazione;

e) la nascita e il potenziamento di nuova imprenditorialità;

f) la sicurezza dei lavoratori;

g) l’incremento e il consolidamento della produttività aziendale;

h) lo sviluppo di forme solidaristiche nel mercato del lavoro;

i) la diffusione di servizi a sostegno dell’innovazione, dello sviluppo internazionale, della qualità delle piccole e medie imprese e del passaggio generazionale;

j) la creazione di reti d'impresa e lo sviluppo di distretti produttivi;

k) il rafforzamento dell’imprenditorialità femminile e giovanile;

l) il miglioramento delle condizioni occupazionali e della conciliazione famiglia - lavoro;

m) la partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali riguardanti la sicurezza, la qualità e la produttività del lavoro.

2. La promozione del consolidamento e della crescita del sistema economico avviene tramite:

a) interventi di sistema volti alla creazione di un ambiente economico favorevole allo sviluppo, incluse iniziative per favorire l'acquisizione di competenze imprenditoriali e di conoscenze volte a sviluppare l'autoimprenditorialità nei giovani;

b) aiuti finanziari alle imprese.

3. Salvo i casi espressamente previsti, continuano ad applicarsi a favore del settore agricolo esclusivamente le leggi provinciali vigenti in materia.

4. È fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista sia in generale che per i settori sensibili."

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