Comma prima aggiunto dalla L.P. 06/12/2005, n. 17 e poi abrogato dalla L.P. 21/12/2007, n. 23, così recitava:

“1-sexies. Fermo restando quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1, le procedure di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), sono sospese in presenza di domande di rinnovo della concessione in favore del concessionario uscente ai sensi dei commi 1-ter e 12. L'avviso di cui al comma 1-quinquies prevede espressamente che, nel caso di accoglimento della domanda di rinnovo ai sensi dei commi 1-ter e 12, le procedure concorrenziali o di gara relative alle concessioni interessate si estinguono senza oneri a carico dell'amministrazione procedente.”

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