Articolo sostituito dalla L.P. 23/08/1993, n. 18 e poi abrogato dalla L.P. 11/03/2005, n. 3.

L’articolo 3 così recitava:

“Art. 3 - Individuazione delle iniziative agevolabili

1. La Giunta provinciale, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione ed entro tre mesi dall'inizio di ciascun periodo in riferimento al quale sono presentate le domande, individua, secondo le modalità previste dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 2, le iniziative agevolabili, sulla base degli stanziamenti autorizzati nel bilancio annuale.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale, qualora necessario, provvede alla ripartizione degli stanziamenti di bilancio da riservare alle iniziative da individuarsi ai sensi del medesimo comma 1.”

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