Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserita la seguente:

"c)-bis realizzazione di una struttura espositiva, di promozione e di rappresentanza nel mercato estero extra UE anche per progetti unitari presentati da più imprese a titolo di de minimis."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Sono previste ulteriori maggiorazioni degli aiuti di cui al comma 1 per le imprese non esportatrici o esportatrici non abituali. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 sono definiti i criteri atti ad individuare le imprese considerate non esportatrici ed esportatrici non abituali.

1-ter. La Provincia, anche in accordo con altri enti, prevede interventi per favorire l'accesso da parte delle imprese agli strumenti di credito e assicurazione all'esportazione."

3. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"Art. 7.1 - Rete dei referenti delle imprese trentine all'estero

1. La Provincia, anche con ricorso ai propri enti strumentali o tramite soggetti terzi, promuove l'individuazione di soggetti referenti localizzati al di fuori del territorio nazionale con la funzione di rappresentare e promuovere il sistema economico trentino all'estero anche al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese, delle cooperative e dei consorzi.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di attuazione di quest'articolo."

4. All'articolo 10 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della lettera b) del comma 1 è inserita la parola: "operativo";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1.1. Le tipologie di aiuti del comma 1, lettera a), possono essere erogate in anticipazione, in alternativa, previa:

a) presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa;

b) trattenuta di una quota dall'ammontare del contributo concesso in proporzione all'anticipazione erogata. La quota trattenuta viene destinata ad alimentare un apposito strumento di garanzia.

1.2. La Giunta provinciale, inoltre, può prevedere maggiorazioni e premialità per le iniziative che presentano ricadute consistenti sul sistema economico locale, per iniziative presentate da due o più imprese.";

c) nel comma 1-bis le parole: "le tipologie previste dal comma 1, lettere a) e b-bis), e la modalità di intervento prevista dall'articolo 34 bis, comma 2, lettera b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "le tipologie previste dal comma 1, lettere a) e b-bis), e la modalità d'intervento prevista dall'articolo 34 bis, comma 2".

5. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"2-ter. Per iniziative selezionate dalla Commissione europea o dallo Stato ma non finanziate a causa della limitazione delle risorse europee o statali disponibili, la Giunta provinciale può prevedere modalità semplificate di valutazione ai fini del loro finanziamento nell'ambito di questa legge."

6. L'articolo 19-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 19-bis - Misure per accrescere la qualificazione delle imprese

1. Per accrescere la qualificazione delle imprese del territorio, anche operanti nel settore agricolo, la Provincia sostiene l'inserimento al loro interno di figure altamente qualificate, anche nel campo della ricerca.

2. La Provincia, inoltre, promuove forme di consulenza e affiancamento di soggetti qualificati in processi di sviluppo aziendale, per il perseguimento dei fini del comma 1.

3. Gli aiuti previsti dai commi 1 e 2 sono concessi anche sotto forma di buoni. Con la deliberazione di cui all'articolo 35 sono definiti i criteri per la concessione degli aiuti."

7. All'articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-ter 1. La Provincia, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, con la finalità di rafforzare le filiere locali, può prevedere agevolazioni nelle forme previste da questa legge, servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento alla rilocalizzazione produttiva, per le aziende che decidono di rientrare nel territorio provinciale dopo un periodo di delocalizzazione.";

b) nel comma 2-quater le parole: "e 2 ter" sono sostituite dalle seguenti: ", 2-ter e 2-ter 1".

8. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4, 5 e 7 provvede l'Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche con il suo bilancio.

9. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 sull'unità di voto 14.02 (Sviluppo economico e competitività - commercio - reti distributive - tutela dei consumatori).

10. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato)."

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