Articolo modificato dall’art. 25, comma 4, della L.P. 30/12/2015, n. 20 e, successivamente, abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.P. 02/11/2022, n. 12, a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

"Art. 4 - Programma annuale attuativo

1. Abrogato

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Abrogato

6. Abrogato

7. Abrogato

8. Abrogato

9. Abrogato

10. Al fine di fronteggiare particolari emergenze sociali, la Provincia è autorizzata ad assumere spese per la progettazione e la realizzazione di interventi o programmi di intervento, anche diversi da quelli indicati dall’articolo 2, mediante il servizio ripristino e valorizzazione ambientale.

10-bis. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può condizionare l’inserimento degli interventi negli strumenti della programmazione provinciale all’assunzione, da parte degli enti pubblici interessati, dell’impegno ad assicurare una compartecipazione alla spesa nella misura stabilita dalla deliberazione medesima."

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