Articolo aggiunto dalla L.P. 09/09/1996, n. 8, modificato dalla L.P. 08/09/1997, n. 13, sostituito dalla L.P. 11/09/1998, n. 10 ed infine abrogato dalla L.P. 01/07/2011, n. 9, così recitava:

“Art. 18-ter (Istituzione e gestione del servizio antincendi presso l'aeroporto Gianni Caproni di Mattarello e presso le elisuperfici, e altre disposizioni in materia di elisuperfici per il soccorso pubblico e sanitario) — 1. Il servizio antincendi e protezione civile della Provincia espleta il servizio antincendi presso l'aeroporto Gianni Caproni di Mattarello mediante l'impiego di vigili del fuoco appartenenti al corpo permanente o ai corpi volontari e provvede altresì all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e della capacità tecnica degli addetti.

2. Alle spese relative al servizio antincendi espletato dal corpo permanente dei vigili del fuoco di cui al comma 1 provvede la cassa antincendi utilizzando le assegnazioni disposte per i fini di cui all'articolo 11.

3. Nella determinazione della quota variabile relativa al concorso finanziario da assegnare ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile) si tiene conto, secondo criteri e modalità fissati con il provvedimento di cui al medesimo articolo 41, comma 6, dei servizi espletati dai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi del comma 1.

3-bis. Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 1, i gestori delle elisuperfici per cui è prescritto il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi assicurano il servizio con oneri a proprio carico, anche avvalendosi di personale non dipendente.

3-ter. Il Presidente della Provincia istituisce con decreto il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), presso l'aeroporto Gianni Caproni di Mattarello e presso le elisuperfici, su istanza dei soggetti che li hanno in gestione e sulla base dell'istruttoria effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di servizi antincendi, che accerta la conformità della stazione antincendi alle norme tecniche e verifica il possesso da parte degli addetti al servizio dei requisiti d'idoneità fisica e di capacità tecnica. I requisiti d'idoneità fisica e di capacità tecnica sono accertati rispettivamente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dalla Scuola provinciale antincendi. La Giunta provinciale stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per l'accertamento dei requisiti e per l'istituzione del servizio.”

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