Articolo modificato dall’art. 74, comma 8, della L.P. 19/02/2002, n. 1; dall’art. 23, comma 11, della L.P. 15/12/2004, n. 10; sostituito dall’art. 30, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10; modificato dall’art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2; dall’art. 8, comma 2, della L.P. 11/06/2019, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 28 Avvisi di aggiudicazione

1. L’amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto o una concessione d’importo inferiore alla soglia comunitaria ne rende noto il risultato mediante avviso da pubblicare nell’albo dell’amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell’albo del comune dove essa ha sede, per un periodo minimo di dieci giorni. Parimenti l’amministrazione aggiudicatrice procede in caso di mancata aggiudicazione.

2. abrogato

3. abrogato

4. abrogato

5. abrogato

6. L’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a ulteriori forme di pubblicità, anche telematica."

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