Articolo sostituito dall’art. 15, della L.P. 24/07/2008, n. 10; modificato dall'art. 7, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7 e, successivamente, abrogato dall’allegato A, della L.P. 27/12/2021, n. 21, a decorrere dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 12 - Prescrizioni tecniche

1. I progetti devono prevedere tutte le prescrizioni tecniche atte a definire puntualmente e completamente i lavori da eseguire, con rinvio all’elenco prezzi previsto dall’articolo 13 in vigore alla data di certificazione d’idoneità del progetto ai fini dell’appalto, nonché alle norme tecniche di settore.

2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali, obbligatorie nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate in uno dei modi che seguono:

a) mediante riferimento alle specifiche tecniche definite nell’allegato VI della direttiva n. 2004/18/CE e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti; ciascun riferimento contiene la menzione “o equivalente”;

b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali; tuttavia devono essere abbastanza precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l’appalto;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;

d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per certe caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un’offerta per il motivo che il prodotto e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle amministrazioni aggiudicatrici, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

5. A meno che non siano giustificate dall’oggetto dell’appalto le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, né fare riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare certe imprese o certi prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, se una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non è possibile applicando i commi 3 e 4; la menzione o il riferimento sono accompagnati dall’espressione o equivalente."

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