Articolo aggiunto, nel Capo II, dall'art. 6, comma 1, della L.P. 12/09/1994, n. 6; sostituito dall’art. 23, comma 1, della L.P. 15/12/2004, n. 10; dall’art. 10, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10; modificato dall'art. 4, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7 e, successivamente, abrogato dall’art. 14, comma 4, della L.P. 27/12/2021, n. 21, a decorrere dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 7-bis - Divieti di divulgazione

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei lavori pubblici, comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). Si applicano anche le ulteriori disposizioni vigenti in materia di accesso agli atti e di divieto di divulgazione, in quanto compatibili con questo articolo.

2. Fatta salva la disciplina prevista dalla presente legge per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

b) nelle procedure ristrette, in quelle negoziate e in quelle previste dall’articolo 52, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta d’invito o che hanno segnalato il loro interesse, in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione.

3. Gli atti indicati nel comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi noti in qualsiasi altro modo da parte dei soggetti che affidano i lavori pubblici.

4. Fatta salva la disciplina prevista dalla presente legge per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite dagli offerenti, nell’ambito delle offerte o a loro giustificazione, che costituiscono, secondo motivata e provata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuare in sede di regolamento di attuazione;

c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione della presente legge, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda per la difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento del contratto nel cui ambito è formulata la richiesta di accesso.”

In seguito, il presente articolo è stato nuovamente inserito, nel Capo I, dall’art. 9, comma 1, della L.P. 13/03/2024, n. 3.

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