Articolo aggiunto dall’art. 95, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 58.17 - Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie

1. Per interventi di particolare complessità o specificità nell’ambito dei lavori indicati dall’articolo 58.13 l’amministrazione aggiudicatrice può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell’intervento da realizzare. La scheda tecnica è obbligatoria se si tratta di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.

2. La scheda tecnica è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull’intervento oggetto della scheda; in ogni caso è redatta da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e superfici decorate di beni architettonici.

3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all’articolo 58.13, a eccezione delle opere indicate nel comma 2 dello stesso articolo, quando non è necessaria un’idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.

4. Le attività indicate nei commi 2 e 3 possono essere svolte da funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguata professionalità in relazione all’intervento da attuare.

5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 d’importo superiore a 150.000 euro o anche d’importo inferiore, se la competente soprintendenza lo ritiene di particolare importanza, l’ufficio di direzione dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente, in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con compagnie assicurative, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla presente legge per l’espletamento degli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 da parte dei propri dipendenti."

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