Articolo aggiunto dall’art. 6, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10; modificato dall’art. 4, comma 1, della L.P. 03/08/2012, n. 18; sostituito dall’art. 37, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 3-bis - Lavori sequenziali

1. I lavori sequenziali sono realizzati attraverso più contratti d'appalto che concorrono alla realizzazione di opere o lavori pubblici utilizzabili solo unitariamente e a condizione che siano eseguiti tutti i contratti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità con cui possono essere effettuati i lavori sequenziali.

2. Per il coordinamento dei lavori sequenziali è individuato un responsabile di progetto ai sensi dell’articolo 9."

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