Articolo modificato dall'art. 32, comma 3, della L.P. 23/02/1998, n. 3 e, successivamente, dall’art. 5, comma 1, del D. Pres. P. 20/02/2019, n. 3-4/Leg., così recitava:

“Art. 13 - Osservatorio faunistico provinciale

1. È istituito quale organo di consulenza tecnico-scientifico della Provincia l'osservatorio faunistico provinciale, con il compito di ricercare ed indagare, in modo sistematico e permanente, le dinamiche in atto nell'ambiente naturale con particolare riferimento alla fauna selvatica, mediante l'elaborazione dei dati relativi, nonché di esprimere pareri tecnici nei casi previsti dalla presente legge e su ogni altra questione inerente la tutela della fauna che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale o dal comitato faunistico provinciale.

2. L'osservatorio è costituito con deliberazione della Giunta provinciale ed è composto da:

a) il dirigente del servizio faunistico, con funzioni di presidente;

b) il dirigente del servizio foreste;

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

d) un rappresentante del Museo tridentino di scienze naturali;

e) tre esperti in materia di ecologia agro-forestale, scienze naturali e biologia della fauna selvatica o materie affini, designati dalla Giunta provinciale;

f) un veterinario della sezione diagnostica di Trento dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie.

3. Per l'espletamento dei propri compiti l'osservatorio si avvale del servizio faunistico.

4. L'osservatorio esplica la sua attività anche in collaborazione con l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con i dipartimenti di biologia delle università e inoltre con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca e consulenza nazionali, con le commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione e conservazione del comune patrimonio faunistico.

5. I risultati delle ricerche nonché i dati elaborati dall'osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del piano faunistico, delle prescrizioni tecniche, dei programmi di prelievo, nonché dell'attività di controllo della fauna selvatica.

6. Sono estese all'osservatorio le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 10, 13 e 17 dell'articolo 11.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino