Articolo abrogato dalla L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

“Art. 23 (Esclusione dalla contrattazione) — 1. La Giunta provinciale dispone l'esclusione da ogni forma di contrattazione con la Provincia delle persone o ditte che nell'esecuzione di contratti stipulati con la stessa Provincia ovvero con altre amministrazioni pubbliche, si siano rese inadempienti o colpevoli di gravi negligenze.

2. Le ditte escluse possono essere riammesse a contrattare con la Provincia, allorquando la Giunta provinciale ritenga, sulla base di circostanze sopravvenute, che esse siano nuovamente in grado di assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.”

 

Il comma 2 dell’art. 72 della L.P. 09/03/2016, n. 2 dispone che il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

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