Articolo abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 46 - (Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente)) — 1. Dopo l'articolo 12-bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, è inserito il seguente:

"Art. 12 ter - (Fondo relativo al cambiamento climatico) — 1. La Provincia promuove una strategia complessiva per fronteggiare il cambiamento climatico, adottando appropriate misure di adattamento e di mitigazione nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, sia a carattere generale che settoriale, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dallo Stato e dall'Unione europea.

2. Per i fini di cui al comma 1 è istituito il fondo relativo al cambiamento climatico; tale fondo è destinato al finanziamento delle spese inerenti:

a) l'indizione, con cadenza almeno triennale, di un'apposita conferenza sul clima a livello provinciale;

b) la promozione, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dell'Agenzia provinciale per l'energia nonché di altri enti strumentali della Provincia, di campagne di informazione e di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile rivolte alla cittadinanza, alle scuole, alle imprese e alle istituzioni ed enti pubblici;

c) ogni altro intervento individuato dalla Giunta provinciale con la delibera di cui al comma 3, anche ad integrazione delle risorse autorizzate sul bilancio ai sensi delle leggi provinciali di settore per il finanziamento di interventi afferenti la salvaguardia dell'ambiente o volti a fronteggiare il cambiamento climatico.

3. La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, individua gli interventi di cui al comma 2, lettera c), nonché i criteri e le modalità di gestione del fondo relativo al cambiamento climatico.

4. Per la realizzazione delle misure comprese negli strumenti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, si può provvedere anche avvalendosi delle autorizzazioni di spesa previste dalle leggi settoriali di riferimento.

5. Con i bilanci degli esercizi finanziari successivi, il fondo di cui al comma 2 è integrato con le risorse destinate alla realizzazione di misure ai sensi di questo articolo nei seguenti settori:

a) sviluppo di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili;

b) ricerca scientifica ed innovazione tecnologica;

c) trasporti e mobilità;

d) edilizia sostenibile;

e) gestione delle risorse idriche;

f) agricoltura e sviluppo rurale;

g) turismo.

6. La Provincia, inoltre:

a) provvede ad individuare annualmente, in un'apposita sezione del documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale di cui all'articolo 11-bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), le azioni di adattamento e di mitigazione dei cambiamenti climatici;

b) propone, nell'ambito del disegno di legge finanziaria di cui all'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), modifiche o integrazioni alle leggi provinciali vigenti volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi indicati da questo articolo."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 22-bis della legge provinciale n. 28 del 1988 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Le procedure di verifica e di valutazione dell'impatto ambientale si applicano, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di questa legge e del relativo regolamento di esecuzione, ai progetti concernenti impianti o attività di recupero di rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di autorizzazione di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disciplina di cui al precedente periodo non trova applicazione nei casi di rinnovo della comunicazione di cui all'articolo 216, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 senza modifica sostanziale delle opere di recupero.

4 ter. La deliberazione di cui all'articolo 22, comma 2-bis, conforma il regolamento di esecuzione di questa legge alle disposizioni del comma 4-bis."

3. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella A è autorizzata sul bilancio provinciale una spesa pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 sull'unità previsionale di base 80.20.210."

Il presente articolo continua ad applicarsi fino alla data indicata dal regolamento d'esecuzione della L.P. 17/09/2013, n. 19.

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino