Articolo modificato dall’art. 28, comma 4, della L.P. 29/12/2016, n. 19 e, successivamente, abrogato dall’art. 36, comma 16, della L.P. 08/08/2023, n. 9, con efficacia dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 15 - Criteri di selezione dei concorrenti

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione dei concorrenti, il regolamento di attuazione di questa legge può individuare gli elementi di valutazione previsti dall'articolo 17, comma 5, che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano per la selezione dei concorrenti nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara.

1-bis. La Provincia favorisce, tramite apposite linee guida, l'inserimento nei bandi di gara del possesso di certificazioni di qualità, quale requisito di partecipazione alla procedura."

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