Articolo abrogato dall'art. 4 della L.P. 10/11/2000, n. 14, così recitava:

"1. Per l'ottenimento delle agevolazioni previste dall'articolo 16, gli interessati presentano domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile, con l'indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista, entro i termini stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Alle domande è allegata la documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Il sindaco, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune, sulla base delle domande ritenute ammissibili indicate secondo l'ordine di priorità, e trasmette copia delle stesse alla Provincia.

4. La Giunta provinciale assegna ai comuni somme per la copertura del fabbisogno di cui al comma 3, sulla base di criteri stabiliti con propria deliberazione,

5. Le modalità di erogazione, da parte della Provincia ai comuni e dai comuni ai beneficiari, sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale."

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