Articolo abrogato dall'art. 18, comma 14, della L.P. 30/12/2014, n. 14, così recitava:

“Art. 40 (Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2012) — 1. Dopo il comma 11 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2012 è inserito il seguente:

"11-bis. Per agevolare la realizzazione di opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2014 i proventi delle concessioni edilizie possono essere destinati al finanziamento di spese di investimento anche in deroga all'articolo 119 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)."”

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