Articolo abrogato dall'art. 82, comma 1, della L.P. 23/05/2007, n. 11, così recitava:

“Art. 12

1. Dell'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo precedente viene redatto apposito verbale.

2. Copia del verbale è immediatamente consegnato ai trasgressori. Ove ciò non sia possibile o venga opposto rifiuto, sarà provveduto all'invio di copia del verbale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a cura dei servizi delle acque pubbliche per la zona di propria competenza o dell'ispettorato ripartimentale delle foreste per quella di competenza dell'azienda speciale di sistemazione montana, entro 30 giorni dall'accertamento dell'infrazione.

3. La sanzione deve essere assolta mediante versamento al tesoriere della Provincia della somma stabilita entro 30 giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta.”

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