Articolo modificato dall'art. 5, comma 10, del D. Pres. P. 28/03/2014, n. 4-6/Leg. e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 26 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6

1. Alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 5 le parole: "sulla base del parere di uno o più esperti appositamente nominati" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 23 della legge provinciale concernente 'Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse' ";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per assicurare una ricaduta positiva in termini occupazionali o di accrescimento della competitività le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse solo se i richiedenti garantiscono che i risultati della ricerca siano utilizzati dall'impresa sul territorio provinciale. All'atto della domanda di contributo il soggetto richiedente deve produrre apposita documentazione atta a certificare l'impegno in tal senso. La congruità dell'impegno è valutata dal comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione.

1-ter. La Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione, può concedere le agevolazioni previste dal comma 1 bis anche per progetti di ricerca non funzionali a garantire che i risultati siano utilizzati dall'impresa sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di assoluta eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico.

1-quater. Il vincolo previsto dal comma 1 bis non trova applicazione per i progetti presentati da soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico ed i loro risultati siano trasferibili ad iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale.";

c) dopo il comma 1 dell'articolo 35 è inserito il seguente:

"1-bis. Le deliberazioni previste dal comma 1 sono adottate in armonia con il programma pluriennale della ricerca previsto dall'articolo 18 della legge provinciale concernente 'Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse', salvo casi particolari e urgenti di rilevante interesse per lo sviluppo industriale e per l'occupazione."

2. Abrogato"

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