Comma abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

“2. Il capo I di questo titolo si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Giunta provinciale. A decorrere dalla medesima data, agli adempimenti previsti dal medesimo capo con riguardo alla conferenza di servizi provvede il dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture fino a diversa disciplina stabilita con atto organizzativo. A decorrere da tale data sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 2, 2 bis, 4, 5, 6, 7, 8-bis e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di opere pubbliche;

b) articolo 49 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

c) articolo 31 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

d) articolo 75 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, ad eccezione del comma 4;

e) articolo 17 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5;

f) articolo 24 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.”

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